Statuto

Titolo primo - Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione e scopo

1.1

L'Associazione denominata "S.I.Der.P. - Società Italiana di Dermatologia Pediatrica" (con sigla "S.I.Der.P."), d'ora in poi brevemente Società, ha lo scopo di promuovere lo studio ed il progresso della Dermatologia pediatrica, l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli associati, l'elaborazione di linee guida e la promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche, l'organizzazione e la realizzazione di congressi e convegni.

1.2

La Società potrà collaborare con il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Agenzia Italiana del Farmaco, le Regioni, l'Agenzia per i Servizi Regionali, le Aziende sanitarie, altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, la European Union of Medical Specialists (UEMS), la Federazione Italiana Specialità Mediche (FISM) ed altre Società o organismi scientifici italiani e stranieri.

Art. 2 - Sede

2.1

La Società ha sede in Brescia, in via Malta 12/A, presso lo studio Favuzzi Lunini Parzani.

Titolo secondo - I Soci

Art. 3 - Definizione di soci

3.1

Sono Soci della Società i Soci Ordinari.

Art. 4 - Soci ordinari

4.1

Sono Soci Ordinari della Società gli specialisti e specializzandi in Dermatologia e Venereologia e gli specialisti e specializzandi in Pediatria, e discipline affini, in regola con il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

La richiesta di associazione ordinaria deve essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta da due Soci Ordinari, associati alla Società da almeno due anni, attestante la sussistenza dei titoli per l'iscrizione alla Società ed è inviata al Segretario della Società.

La richiesta di associazione si intende accolta ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Direttivo e pagamento della quota associativa.

La qualità di Socio Ordinario permane negli anni successivi sempreché la quota associativa annuale venga regolarmente versata.

La qualifica di Socio Ordinario comporta accettazione incondizionata del presente Statuto.

Titolo terzo - Gli Organi - Il controllo contabile

Art. 5 - Elenco degli organi

5.1

Sono Organi della Società:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Revisore dei conti.

Art. 6 - Assemblea dei Soci

6.1

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Società ed è convocata almeno una volta all'anno, in sessione ordinaria, preferibilmente in occasione del Congresso Nazionale della Società, dal Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno di concerto con il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in sessione ordinaria approva il bilancio annuale della Società, unitamente alla relazione del Presidente, del Tesoriere e del Revisore dei conti.

L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Presidente di sua iniziativa oppure quando ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci Ordinari.

6.2

Le Assemblee sono convocate, in prima e seconda convocazione - che può aver luogo nello stesso giorno della prima ma almeno a cinque ore di distanza - mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso va pubblicato nel sito della Società e comunicato ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le Assemblee possono essere convocate e svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché nel rispetto delle modalità stabilite dall'avviso di convocazione e purché sia consentito al Presidente di verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano.

6.3

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei Soci Ordinari.

In seconda convocazione, le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei Soci Ordinari intervenuti.

Alle Assemblee della Società partecipano, con diritto di voto, i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.

6.4

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi, ad eccezione di quelle riguardanti le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno due terzi dei voti validamente espressi.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o, su richiesta di un terzo dei votanti presenti, a scrutinio segreto.

Gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Il verbale delle riunioni dell'Assemblea viene redatto a cura del Segretario.

Il verbale è pubblicato, a cura del Segretario, sul sito della Società.

6.5

Ai Soci può essere richiesto di esprimere il loro consenso su proposte formulate dal Consiglio Direttivo tramite posta elettronica. Nella proposta di decisione devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte.

I Soci hanno quindici giorni per far pervenire al Consiglio Direttivo la risposta presso la sede della Società tramite posta elettronica. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto favorevole.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare il risultato della consultazione tramite posta elettronica a tutti i Soci e pubblicazione nel sito della Società.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i Soci nonché i documenti pervenuti alla Società e recanti l’espressione della volontà dei soci devono essere conservati agli atti della Società.

Le decisioni dei Soci con il metodo del consenso per iscritto sono prese con il voto favorevole - o considerato favorevole ai sensi dell'art. 6.5 – di tanti soci che rappresentino le maggioranze previste all'art. 6.4.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

7.1

La Società è diretta e amministrata dal Consiglio Direttivo, cui è affidata la gestione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo approva in via preliminare il bilancio da sottoporre ogni anno, unitamente alle relazioni del Presidente, del Tesoriere e del Revisore dei conti, all'approvazione dell'Assemblea.

7.2

Il Consiglio Direttivo è composto da otto Consiglieri - di cui almeno quattro dermatologi - eletti dai Soci Ordinari fra i Soci Ordinari medesimi, dal Past-President e da un ulteriore membro dermatologo con la funzione di Presidente.

L'elezione degli otto Consiglieri avviene per via telematica con le modalità previste dal Regolamento.

I Consiglieri restano in carica per due anni e possono essere rieletti immediatamente una sola volta.

Quando venga a mancare un Consigliere si provvederà entro trenta giorni all’elezione del nuovo Consigliere con la medesima specializzazione di quello venuto a mancare e con le medesime modalità; il Consigliere così eletto rimarrà in carica per un biennio a decorrere dalla sua elezione.

Gli otto Consiglieri, il Past-President ed il Presidente eleggono tra i Soci Ordinari dermatologi associati alla Società da almeno tre anni il Presidente Eletto; Presidente Eletto che assumerà la funzione di Presidente alla scadenza del mandato del Presidente in carica o qualora per qualsiasi altra causa venga a mancare il Presidente.

Qualora vengano a mancare il Presidente ed il Presidente Eletto, i Consiglieri in carica, qualsiasi sia il loro numero, e il Past-President provvederanno a nominare senza indugio il Presidente. Ricostituito il Consiglio, si provvederà immediatamente all'elezione del Presidente Eletto.

7.3

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno allorquando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno cinque Consiglieri.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inviata ai membri del Consiglio almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. Le riunioni possono svolgersi anche in via telematica con le modalità previste dal Regolamento.

Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Alle riunioni possono essere presenti, senza che ciò incida sul quorum costitutivo e senza diritto di voto, il Presidente Eletto ed il Tesoriere.

La presidenza delle riunioni del Consiglio Direttivo spetta al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza verrà assunta dal membro più anziano di età presente alla riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e viene poi sottoscritto anche dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo tiene l'Albo dei Soci e delibera, una volta acquisito il parere, obbligatorio ma non vincolante, del Collegio dei Probiviri, la sospensione o l'esclusione dalla Società dei Soci che non conformino la loro azione alle finalità della Società stessa e/o che abbiano tenuto una condotta contraria al presente Statuto.

Art. 8 - Presidente

8.1

Il Presidente della Società rimane in carica per tre anni a decorrere dall'assunzione della carica e non può essere rieletto immediatamente.

8.2

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale della Società; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

In caso di comprovata necessità ed urgenza, il Presidente provvede, con i poteri del Consiglio Direttivo, su qualsiasi argomento che interessi la Società. In quest'ultimo caso la decisione del Presidente deve essere immediatamente portata a conoscenza del Consiglio Direttivo per via telematica e sottoposta alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella seduta immediatamente successiva.

8.3

Al termine del suo mandato, il Presidente assumerà la carica di Past-President, andando a comporre, unicamente per il successivo mandato, il Consiglio Direttivo al fine di garantire la continuità della gestione dell’ente.

Il Presidente può altresì nominare procuratori per lo svolgimento di atti d'interesse per la Società.

Art. 9 - Segretario

9.1

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, il Segretario dell'Associazione il quale assicura l'ordinario funzionamento della sede della Società, tiene la corrispondenza e cura la stampa degli atti della Società.

Il Segretario segue altresì i lavori delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro nei quali si articola l'attività dell'associazione e riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'andamento degli stessi.

Art. 10 - Tesoriere

10.1

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere, scegliendolo tra i Soci Ordinari che non rivestono la carica di Consigliere.

10.2

Il Tesoriere cura la predisposizione del bilancio della Società e la sua presentazione al Consiglio Direttivo ed al Revisore dei Conti e segue, d'intesa con il Segretario, la riscossione delle entrate e l'erogazione delle uscite con poteri di firma nei limiti indicati dal Presidente, conservando ogni atto a ciò relativo.

10.3

Il Tesoriere dura in carica due anni e può essere rieletto immediatamente una sola volta.

Art. 11 - Il Collegio dei Probiviri

11.1

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri ed è eletto dai Soci Ordinari per via telematica con le modalità stabilite nel Regolamento.

11.2

I Probiviri sono scelti fra i Soci Ordinari, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, un membro del Collegio, si provvederà entro trenta giorni alla nuova elezione con le medesime modalità; ed il membro così eletto durerà quattro anni decorrenti dalla sua nomina.

11.3

I Probiviri nominano al loro interno il Presidente del Collegio.

11.4

Spetta al Collegio dei Probiviri l'esame, senza formalità di procedura, di tutte le controversie che possono insorgere tra i Soci e tra questi e la Società, nonché di tutte quelle questioni che, a giudizio del Consiglio Direttivo, richiedano un'indagine riservata.

Il parere dei Probiviri, non vincolante, è obbligatorio quando si debba deliberare la sospensione o l'esclusione di un Socio dalla Associazione. In tal caso il Collegio dei probiviri deve dare il proprio parere scritto entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza si procede senza il parere.

11.5

Le decisioni del Consiglio Direttivo prese in difformità al parere reso dal Collegio dei probiviri sono valide se approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti, con arrotondamento in ogni caso ad unità superiore. Il Presidente comunica al Socio la decisione assunta.

Art. 12 - Revisore dei conti

12.1

La gestione della Società è controllata da un Revisore dei conti iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia; il Revisore viene eletto dai Soci Ordinari e dura in carica due anni e può essere rieletto.

12.2

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale; potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Titolo quarto - Bilancio e Patrimonio

Art. 13 - Esercizio sociale

13.1

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 14 - Bilancio

14.1

Il bilancio della Società nonché le relazioni del Presidente, del Tesoriere e del Revisore dei conti, una volta approvati dal Consiglio Direttivo, sono pubblicati sul sito ufficiale della Società, restano depositati presso la sede della Società nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione e sono a disposizione di tutti i Soci i quali possono, a proprie spese, averne copia.

Art. 15 - Mezzi della Società

15.1

La Società trae i mezzi per conseguire i propri scopi da:

  • le quote sociali annuali dei Soci Ordinari;
  • i proventi delle proprie partecipazioni societarie;
  • le elargizioni, anche mortis causa, di privati, di Società o di Enti Privati e Pubblici;
  • gli introiti realizzati nello svolgimento di attività di studio, di ricerca, di organizzazione e realizzazione di congressi e convegni;
  • altre entrate o ricavi derivanti da attività prestate nei confronti di soci o di terzi.

15.2

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, da donazioni da destinarsi ad incremento del patrimonio e da corrispettivi sono investite dal Consiglio Direttivo in accordo col Tesoriere con impieghi a basso rischio.

Art. 16 - Destinazione utili o avanzi di gestione

16.1

La Società non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 - Devoluzione del patrimonio

17.1

Nel caso di scioglimento della Società, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo quinto - Disposizioni finali

Art. 18 - Sezioni regionali ed interregionali

18.1

I Soci della Società residenti nelle singole Regioni possono organizzarsi, richiedendo preventiva autorizzazione al Consiglio Direttivo, in Sezioni Regionali o Interregionali per:

  • promuovere riunioni scientifiche e di aggiornamento;
  • discutere i provvedimenti delle Autorità locali riguardanti la dermatologia pediatrica;
  • eleggere un delegato regionale che duri in carica due anni con il compito di relazionare il Consiglio Direttivo sui problemi locali riguardanti la dermatologia pediatrica.

Art. 19 - Gruppi di studio

19.1

Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi di studio che intendano svolgere attività organizzative o scientifiche nell'ambito dei fini societari. I membri del gruppo devono eleggere un coordinatore che svolgerà tale funzione per un periodo non superiore a due anni dalla sua designazione.

La nomina del coordinatore è soggetta a ratifica del Consiglio Direttivo.

19.2

Il Coordinatore riferisce al Presidente e al Tesoriere.

I Gruppi di studio concordano con il Presidente e il Tesoriere l'impiego delle donazioni fatte alla Società ed esplicitamente finalizzate ai Gruppi stessi.

Art. 20 - Affiliazioni

20.1

Società o Associazioni di carattere scientifico interessate a particolari problemi di Dermatologia pediatrica possono richiedere l'affiliazione alla Società.

L'affiliazione è deliberata dal Consiglio Direttivo che ne decide anche le condizioni e modalità.

L'attività di tali Società o Associazioni affiliate non può essere in contrasto con lo Statuto e con gli scopi istituzionali della Società.

Art. 21 - Sovrapposizioni fra gruppi di studio e affiliazioni

21.1

Qualora si determini sovrapposizione tra l'attività dei Gruppi di studio e quella delle Società o Associazioni scientifiche affiliate, il Consiglio Direttivo decide se mantenere il Gruppo o l'affiliazione o entrambe.

Art. 22 - Rinvio

22.1

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia, nonché quelle dei regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo.

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